Statuto

Costituzione

 

Art. 1

È costituita una associazione, senza fini di lucro, a carattere scientifico e culturale denominata ” Società Italiana di Restauro Forestale” (SIRF), con traduzione in lingua inglese di Italian Society of Forest Restoration (ISFR).

Art. 2

L’associazione ha sede in Viterbo e potrà istituire o chiudere sedi e sezioni locali anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L’associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente: essa adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica.

 

Oggetto

 

Art. 3

Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto della persona, nella sua dimensione umana, culturale e spirituale.

Scopi dell’associazione:

– promuovere i principi del restauro ecologico, forestale ed ambientale;

– favorire l’applicazione dei principi del restauro ecologico, forestale e ambientale;

– promuovere e favorire tutte le azioni utili a contrastare il degrado ambientale;

– promuovere la gestione realmente sostenibile delle risorse forestali ed ambientali;

– evidenziare le azioni illegali nel sistema forestale, elementi primari del degrado delle foreste;

– sostenere il miglioramento della qualità del paesaggio agro-forestale.

 

Per perseguire gli scopi sociali l’associazione si propone di agire prioritariamente a livello di:

  • Ricerca e progettazione,
  • Discussione e dibattito scientifici,
  • Divulgazione,
  • Formazione

A tal fine, l’associazione intende:

* Stabilire rapporti di collaborazione con istituzioni, organizzazioni e gruppi internazionali impegnati sui temi che rientrano tra gli scopi dell’associazione. Rappresentare l’Italia nelle Società e nelle Organizzazioni europee e internazionali di Restauro ecologico;

  • creare gruppi di lavoro tematici;
  • promuovere e partecipare a studi, progetti e ricerche collegati agli scopi dell’associazione stessa;
  • promuovere corsi e seminari di formazione e aggiornamento per trasferire gli obiettivi dell’associazione sul territorio. Promuovere altresì la fondazione una Scuola dedicata ai temi forestali ed ambientali;
  • fornire supporto scientifico per progetti che prevedono il restauro forestale e ambientale, la buona gestione delle risorse forestali ed ambientali, il miglioramento della qualità del paesaggio agro-forestale. L’associazione non svolgerà nessuna delle attività che la legge riserva ad iscritti in appositi albi, registri ed elenchi.
  • realizzare pubblicazioni scientifiche, tecniche e divulgative inerenti agli scopi dell’associazione;
  • sviluppare un sistema di informazione sul web sui temi di interesse dell’associazione;
  • organizzare eventi (convegni, seminari, escursioni, mostre) nel campo di interesse dell’associazione;
  • raccogliere nella propria foto-diateca e biblioteca, e mettere a disposizione di coloro che ne fanno richiesta, immagini, carte, documenti, pubblicazioni italiane ed estere riguardanti l’oggetto della propria attività;
  • adottare tutti i comportamenti virtuosi utili per ridurre la propria impronta ecologica (uso di carta riciclata, riunioni telematiche, videoconferenze per ridurre gli spostamenti, ecc.,);
  • attribuire riconoscimenti a coloro che si sono distinti con buoni esempi di restauro ecologico, forestale ed ambientale.

 

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti territoriali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, nonché attingendo a finanziamenti pubblici e privati, italiani ed esteri.

L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

 

Soci

 

Art. 4

Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto.

Al momento dell’iscrizione nel libro dei soci, l’associato deve indicare le proprie generalità, il domicilio, il titolo di studio, l’attività, i propri interessi ed è onere esclusivo del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio deve altresì comunicare l’indirizzo di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

 Art. 5

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell’associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.

I soci non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti nelle cariche sociali.

Art. 6

L’associazione comprende tre categorie di soci: fondatori, ordinari e sostenitori.

I soci fondatori sono le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo

dell’associazione e automaticamente divengono tutti soci ordinari.

Sono soci ordinari tutti coloro, persone fisiche, persone giuridiche pubbliche o private, che condividono gli obiettivi ed i principi dell’associazione. L’ammissione a socio avviene mediante domanda scritta con la presentazione di due soci sulla quale decide il Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione mediante conferimento in denaro o in natura.

 Art. 7

La qualità di socio si perde per:

  • Decesso;
  • Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
  • Dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
  • Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto societario.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto, nemmeno indiretto, sul patrimonio della società stessa.

 

Patrimonio e Risorse Economiche

 

Art. 8

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili

Nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite da:

  • quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci;
  • contributi di organismi internazionali, dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche e private per lo svolgimento di consulenze scientifiche, convenzioni, progetti e attività varie compatibili con lo scopo dell’associazione;
  • erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
  • beni mobili o immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
  • eventuali fondi di riserva creati con le eccedenze di bilancio;
  • ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Un’aliquota percentuale in rapporto a ciascun contributo sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e sarà devoluta alla cassa sociale per le spese di funzionamento dell’associazione.

 

Organi della Società

 

Art .9

Sono organi della società:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Collegio dei Revisori;
  4. i Probiviri;
  5. il Presidente.

    Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

 

Assemblea dei Soci

 

Art. 10

I Soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, mediante posta elettronica con richiesta di avviso di ricezione (all’indirizzo di posta elettronica comunicato all’associazione, ed annotato nel libro dei soci). Nella comunicazione dovrà essere riportato l’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’adunanza. La comunicazione dovrà essere spedita almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno 4 (quattro) giorni prima. Un avviso verrà pubblicato anche nel sito internet dell’associazione.

L’Assemblea può essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede dell’associazione, purché in Italia.

L’Assemblea è il massimo organo deliberante: in particolare l’Assemblea ha il compito di:

  • approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo (comprensivo del budget da assegnare ad ogni singola attività di esercizio in itinere);
  • deliberare, in seduta straordinaria, sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa,
  • fissare i programmi e l’indirizzo generale delle attività sociali;
  • ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • approvare un eventuale Regolamento interno dell’associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • nominare ogni tre anni il Consiglio Direttivo;
  • nominare ogni tre anni il Collegio dei Revisori;
  • nominare ogni tre anni i Probiviri.

L’Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all’art.6.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota annua dell’associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. Nessun socio può portare più di due deleghe in Assemblea.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall’Assemblea.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto che può essere espresso anche per corrispondenza. Le deliberazioni dell’Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei soci intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

 

Il Consiglio Direttivo

 

Art. 11

Il Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, è eletto dall’Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero dei componenti.

Il primo Consiglio Direttivo sarà composto solo da soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando è necessario o su richiesta scritta di almeno due consiglieri e comunque almeno tutte le volte necessarie per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all’ammontare della quota associativa.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione verrà fatta a mezzo di posta elettronica.

L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano d’età.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto su apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, predispone un eventuale Regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci. Esso può anche nominare i membri del Comitato etico di garanzia.

 

Presidente, Vicepresidente, Segretario

 

Art. 12

Possono accedere alla carica di Presidente e Vicepresidente i soci ordinari. Il Presidente uscente è rieleggibile per non più di due mandati.

Al Presidente, e in sua assenza al Vicepresidente, spetta la rappresentanza legale dell’associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In particolare, compete al Presidente:

  • vigilare sull’osservanza dello Statuto e dell’eventuale Regolamento;
  • predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
  • redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
  • vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
  • determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze dell’associazione e dei soci;
  • emanare eventuali regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.

Il Presidente individua istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Il Segretario conserva gli atti dell’associazione, ne amministra la cassa e il patrimonio e riscuote le quote.

In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente, prima dello scadere del mandato, la presidenza viene assunta interinalmente dal Vicepresidente. Il Vicepresidente che lo ha sostituito non perde il diritto all’elezione a Presidente. In caso di impedimento o di dimissioni del Segretario, egli verrà sostituito da uno dei Consiglieri in carica, fino alla successiva nomina.

I Presidenti che hanno concluso il loro mandato, o due mandati se rieletti, assumono di diritto il titolo di Presidente Emerito. Essi diventano organo di consultazione informale del Consiglio Direttivo.

 

Collegio dei Probiviri

 

Art. 13

Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l’associazione o suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea.

I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.

 

Collegio dei Revisori dei Conti

 

Art. 14

Il Collegio dei Revisori dell’associazione è composto da tre membri. Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo, e l’operato dell’associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà, altresì, indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se esterni all’associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

 

Esercizi sociali e bilancio

 

Art. 15

Gli esercizi finanziari iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemila dodici).

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 180 (centottanta) giorni dalla fine di ogni esercizio.

 

Scioglimento, estinzione

 

Art. 17

In caso di scioglimento o di estinzione dell’associazione per qualunque causa, l’Assemblea dei soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio a specifiche categorie: Università e Associazioni di Beneficenza.

 

Regolamento

 

Art. 18

Un eventuale Regolamento potrà contenere le norme per l’attuazione del presente Statuto.

 

Norme finali

 

Art. 19

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile, del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361, dell’art. 148 (TUIR 917/86) e delle leggi speciali in materia.